Olioturismo - requisiti e standard minimi che devono possedere le attività oleoturistiche

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Olioturismo - requisiti e standard minimi che devono possedere le attività oleoturistiche

www.extracampania.it
Pubblicato in Olioturismo · 10 Marzo 2022
    Il Decreto Ministeriale delle Politiche Agricole del 26 gennaio 2022, entrato in vigore il 15 febbraio 2022, definisce i requisiti e gli standard minimi che devono possedere le attività oleoturistiche per potere essere considerate attività connesse all’agricoltura.
Tale provvedimento segue un Decreto attuativo di pari contenuto che riporta i requisiti minimi richiesti per l’esercizio dell’attività di enoturismo.
    Con i commi 513 e 514 della Legge di Bilancio 2020, infatti, è stato sancito un parallelismo normativo tra le attività di enoturismo e quelle di oleoturismo, considerandole, entrambi, attività agricole connesse ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile.
    Va comunque osservato che l’attività oleoturistica non è riservata in via esclusiva alle imprese agricole, potendo quindi essere svolta anche da altri soggetti non agricoli di tale filiera (ad esempio, i frantoi).

Oleoturismo
    Rientrano nel concetto di oleoturismo, tutte quelle attività che:
  • facilitano la conoscenza dell’olio d’oliva attraverso visite nel luogo di produzione;
  • consentono l’accesso nei luoghi di coltura;
  • illustrano la cultura olearia tramite visite presso i luoghi in cui sono esposti gli strumenti necessari alla coltivazione dell’ulivo;
  • propongono la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali anche in abbinamento ad alimenti d’accompagnamento;
  • organizzano, presso i luoghi di coltivazione o produzione, iniziative didattiche e ricreative.
    In tale ambito era necessario un Provvedimento che definisse, in modo puntuale, quale tra queste attività potessero rientrare, a pieno titolo, nella definizione di oleoturismo come attività agricola connessa e quali requisiti minimi dovessero essere rispettati a tal fine.
    Pertanto, tra le attività elencate in precedenza, una particolare attenzione bisogna riservarla a quella legata alla degustazione e commercializzazione delle produzioni aziendali, in quanto da queste vanno escluse le eventuali somministrazioni di preparazioni gastronomiche ed i possibili servizi di ristorazione.

Requisiti minimi richiesti
    Per mantenere la connessione con l’attività agricola principale, il Decreto Ministeriale chiede il rispetto di alcuni requisiti minimi al fine della qualificazione dell’attività oleoturistica.
    Pertanto, oltre agli standard di qualità del prodotto individuati nel Provvedimento ed il rispetto delle norme generali di qualità igienico sanitaria, viene richiesta:
  • l’apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di tre giorni;
  • l’utilizzazione di strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
  • l’indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
  • la presenza di personale addetto dotato di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio.
    Con la definizione dei requisiti minimi per l’attività oleoturistica le Regioni potranno aggiornare i propri regolamenti, prevendendo appositi percorsi formativi per l’abilitazione degli addetti o l’equiparazione di titoli o condizioni che escludono l’obbligo formativo.
    Dal punto di vista amministrativo, una volta definiti i Regolamenti attuativi regionali, per avviare un’attività oleoturistica sarà sufficiente presentare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nel Comune dove si trova l’azienda. Si tratta di un’autocertificazione a costo zero che non è soggetta ad approvazione.
    Stante il rispetto dei suddetti requisiti e rientrando l’attività in quella definita dal Decreto del 26 gennaio 2022, all’oleoturismo potrà essere applicata la disciplina fiscale propria degli agriturismi che prevede l’applicazione di un particolare regime forfettario per la determinazione del reddito sia per le imposte dirette che ai fini IVA.

Regime fiscale
    Il regime fiscale applicabile a tali tipologie di attività è disciplinato dall’articolo 5 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, che riguarda, in particolare, i soggetti che esercitano attività di agriturismo.
    Ai fini delle imposte dirette, è previsto la forfettizzazione del reddito imponibile attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività, pari al 25%, all’ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nello svolgimento di tale attività, al netto dell’IVA.
    È prevista un’esclusione soggettiva riservata alle società che rientrano nelle previsioni dell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR e che, pertanto, rientrano tra i contribuenti IRES.
    Anche con riferimento all’IVA è previsto un particolare regime forfettario che consiste nel determinare l'imposta riducendo l’IVA applicata sulle operazioni attive di una percentuale pari al 50%.
    Una tale particolarità sostituisce il meccanismo compensativo dell’IVA sugli acquisti che, pertanto, risulterà totalmente indetraibile.
    Anche in questo caso è prevista una eccezione che limita l’applicazione di tale regime IVA ai soli produttori agricoli che svolgono l’attività nell’ambito di un’azienda agricola.
    Il regime forfettario più sopra riportato viene applicato automaticamente ai soggetti che rispettano i requisiti richiesti, tuttavia, non essendo un regime obbligatorio, esiste sempre la possibilità per il contribuente di optare per l’applicazione del regime ordinario, ricordandosi che, una volta comunicata in Dichiarazione IVA tale volontà, l’opzione risulterà vincolante per un triennio e riguarderà anche l’ambito delle imposte dirette.


SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Associazione Uni.Sapori - c/o Università degli Studi di Salerno
Consorzio Osservatorio dell’Appennino Meridionale
Sito del Concorso: www.extracampania.it
E-Mail: info@extracampania.it – Cell. 320 7406238
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